Sez. 2, Sentenza n. 973 del 04/02/1999 (Rv. 522947 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Vendita separata di singole unità immobiliari di un fabbricato e delle relative aree accessorie - Vincolo di destinazione a parcheggio dell'area accessoria ex art. 18 legge n. 765/67 - Inosservanza da parte del costruttore - venditore - Conseguenze - Fattispecie.
URBANISTICA - IN GENERE
In tema di urbanistica, qualora il costruttore di un edificio proceda alla vendita separata delle singole unità abitative rispetto alle relative aree accessorie, la violazione o l'elusione del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio delle aree predette (imposto dall'art. 18 della legge 765/67) determina la nullità delle relative clausole contrattuali, la loro sostituzione con la disciplina legale, il conseguente riconoscimento di un diritto reale d'uso a vantaggio dei proprietari delle singole unità abitative (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie in cui il costruttore - venditore, nella ripartizione separata dell'area accessoria del fabbricato tra i proprietari delle singole unità immobiliari, aveva attribuito ad alcuni di questi una superficie maggiore di quella dovuta, escludendo, per converso, dalla predetta attribuzione altri condomini, che avevano contrattualmente -ma del tutto inefficacemente- rinunciato al diritto d'uso loro spettante. Il giudice di merito, con statuizione confermata dalla S.C., aveva, conseguentemente, dichiarato la nullità della clausola contrattuale di rinuncia "de qua", e la sussistenza di un corrispondente obbligo di attribuzione, ai condomini pretermessi, della porzione di area loro spettante, con la ulteriore specificazione che tale area non poteva in alcun modo essere sottratta a quella già riconosciuta -sia pur in eccesso rispetto alla proporzione legislativamente prevista- agli altri condomini).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Cod. Civ. art. 1117, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)