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Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 15/09/1967 (Rv. 329315 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - SOGGETTIVI - COSA GIUDICATA FORMATASI IN UN GIUDIZIO TRA L'INPS E UN DATORE DI LAVORO PER IL RECUPERO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - EFFICACIA VINCOLANTE IN UN GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DI DIRITTI DI LAVORO RICOLLEGABILI ALLO STESSO FATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329315-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - SOGGETTIVI - COSA GIUDICATA FORMATASI IN UN GIUDIZIO TRA L'INPS E UN DATORE DI LAVORO PER IL RECUPERO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - EFFICACIA VINCOLANTE IN UN GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DI DIRITTI DI LAVORO RICOLLEGABILI ALLO STESSO FATTO - ESCLUSIONE.*

Per il pagamento di contributi previdenziali, l' i. N. P. S. agisce come soggetto autonomo del rapporto assicurativo e non gia quale rappresentante od incaricato dei lavoratori assicurati, con i quali non puo, quindi, identificarsi ne sotto il profilo sostanziale, ne sotto quello processuale. La pronuncia emessa nel giudizio vertente tra istituto assicuratore e datore di lavoro per il recupero di contributi assicurativi, in quanto res inter alios acta, non nuoce ne giova a quest'ultimo in una eventuale futura controversia per l'accertamento di diritti di lavoro ricollegabili in astratto con lo stesso fatto che ha dato origine all'imposizione dell'Obbligo contributivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)