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Sez. L, Sentenza n. 2900 del 09/05/1985 (Rv. 440657 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO - GIUDICATO INTERVENUTO TRA IL PRESTATORE D'OPERA ED IL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE - EFFICACIA RIFLESSA NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - GIUDICATO FORMATOSI NELLA CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - EFFICACIA RIFLESSA SULLA CONTROVERSIA RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440657-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO - GIUDICATO INTERVENUTO TRA IL PRESTATORE D'OPERA ED IL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE - EFFICACIA RIFLESSA NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - GIUDICATO FORMATOSI NELLA CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - EFFICACIA RIFLESSA SULLA CONTROVERSIA RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*

La cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, come affermazione oggettiva di verità, nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato. È, pertanto, da escludere che il giudicato (negativo della natura subordinata del rapporto di lavoro) intervenuto tra il prestatore d'opera ed il beneficiario della prestazione lavorativa possa spiegare efficacia riflessa (rimovibile solo con l'opposizione di terzo prevista dal secondo comma dello art. 404 cod. proc. civ.) nei confronti dell'istituto previdenziale, atteso che questo, come avente titolo ex lege all'accertamento e all'esazione dei contributi assicurati obbligatori, è titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato stesso, che perciò si configura come res inter alios acta rispetto alla controversia circa la sussistenza o meno dell'Obbligo contributivo, così come, all'inverso, è a dire del giudicato reso in tale controversia rispetto a quella in cui si discuta di diritti ed obblighi ricollegabili alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. (V 1806/76, mass n 389592; (V 3784/74, mass n 372293; (V 2166/67, mass n 329315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)