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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17911 del 09/09/2016 (Rv. 641354 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Concordato preventivo con continuità aziendale - Crediti sorti in esecuzione del piano - Successivo fallimento - Prededuzione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641354-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO

I crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento se conformi al piano approvato dai creditori ed omologato dal tribunale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 quater, Legge Falliment. art. 182 quinquies, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)