Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17911 del 09/09/2016 (Rv. 641354 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Concordato preventivo con continuità aziendale - Crediti sorti in esecuzione del piano - Successivo fallimento - Prededuzione - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO
I crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento se conformi al piano approvato dai creditori ed omologato dal tribunale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 quater, Legge Falliment. art. 182 quinquies, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)