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Sez. 1 - , Ordinanza n. 380 del 10/01/2018 (Rv. 646316 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO - Concordato preventivo - Crediti nascenti da nuovi contratti - Successivo fallimento - Prededuzione - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646316-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO

I crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo omologato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell’adempimento della proposta, devono ritenersi sorti in funzione della procedura e vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 quater, Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)