Sez. 2, Sentenza n. 19345 del 12/09/2014 (Rv. 633115 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Liquidazione delle spese del giudizio di cassazione - Criteri - Principio della soccombenza applicato in base all'esito finale della lite - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Allorché la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione sia rimessa al giudice del rinvio, è legittima la condanna al pagamento delle spese del ricorrente già vittorioso che sia rimasto definitivamente soccombente nel giudizio di rinvio, dovendosi tener conto dell'esito finale della lite, a prescindere dai singoli gradi in cui si è articolata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)