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Sez. 2, Sentenza n. 19345 del 12/09/2014 (Rv. 633115 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Liquidazione delle spese del giudizio di cassazione - Criteri - Principio della soccombenza applicato in base all'esito finale della lite - Necessità.
Stato
decisa il 2014-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633115-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Allorché la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione sia rimessa al giudice del rinvio, è legittima la condanna al pagamento delle spese del ricorrente già vittorioso che sia rimasto definitivamente soccombente nel giudizio di rinvio, dovendosi tener conto dell'esito finale della lite, a prescindere dai singoli gradi in cui si è articolata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)