Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015 (Rv. 636370 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Liquidazione delle spese processuali - Soccombenza nei due gradi di giudizio di merito - Cassazione della sentenza d'appello e rinvio al giudice di merito - Pronuncia sulle spese - Parte conclusivamente vittoriosa - Diritto alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
In materia di spese processuali la parte, già soccombente nei due gradi di giudizio di merito ma poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative al giudizio di rinvio e a quello di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei primi due gradi di merito, sicché, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione, sul punto, del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)