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Sez. 3, Sentenza n. 257 del 21/11/2017 Cc. (dep. 09/01/2018) Rv. 271828 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero - Omissione - Riproduzione del contenuto degli atti nell'ordinanza cautelare - Sufficienza ai fini dell'efficacia della misura - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271828-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame avverso una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, la trasmissione degli atti al tribunale, prescritta a pena di inefficacia della misura coercitiva dall'art. 309, commi 5 e 10 del cod. proc. pen., non può considerarsi attuata per il sol fatto che il provvedimento impugnato contenga una trascrizione, più o meno esaustiva, del contenuto dei verbali di prova posti a fondamento della decisione cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)