Sez. 3, Sentenza n. 257 del 21/11/2017 Cc. (dep. 09/01/2018) Rv. 271828 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero - Omissione - Riproduzione del contenuto degli atti nell'ordinanza cautelare - Sufficienza ai fini dell'efficacia della misura - Possibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame avverso una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, la trasmissione degli atti al tribunale, prescritta a pena di inefficacia della misura coercitiva dall'art. 309, commi 5 e 10 del cod. proc. pen., non può considerarsi attuata per il sol fatto che il provvedimento impugnato contenga una trascrizione, più o meno esaustiva, del contenuto dei verbali di prova posti a fondamento della decisione cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)