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Sez. 6, Sentenza n. 50963 del 22/10/2014 Cc. (dep. 04/12/2014) Rv. 261318 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione degli atti da parte del P.M. - Omissione - Riproduzione del contenuto degli atti nell'ordinanza cautelare - Sufficienza ai fini dell'efficacia della misura - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261318-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame avverso una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, la trasmissione degli atti al tribunale, prescritta a pena di inefficacia della misura coercitiva dall'art. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen., non può considerarsi attuata per il sol fatto che il provvedimento impugnato contenga una trascrizione, più o meno esaustiva, del contenuto dei verbali di prova posti a fondamento della decisione cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)