Sez. 1, Sentenza n. 3015 del 03/05/1986 (Rv. 446024 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - CONVENZIONE ITALO-AUSTRIACA DEL 16 NOVEMBRE 1971 (RATIFICATA CON LEGGE 12 FEBBRAIO 1974 N. 71) - SENTENZA DEL GIUDICE AUSTRIACO DI ACCERTAMENTO DELLA FILIAZIONE NATURALE E DI CONDANNA DEL GENITORE AL PAGAMENTO DI UN ASSEGNO A TITOLO ALIMENTARE - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ LIMITATAMENTE ALL'OBBLIGO PATRIMONIALE - CONDIZIONI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - CONVENZIONE ITALO-AUSTRIACA DEL 16 NOVEMBRE 1971 (RATIFICATA CON LEGGE 12 FEBBRAIO 1974 N. 71) - SENTENZA DEL GIUDICE AUSTRIACO DI ACCERTAMENTO DELLA FILIAZIONE NATURALE E DI CONDANNA DEL GENITORE AL PAGAMENTO DI UN ASSEGNO A TITOLO ALIMENTARE - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ LIMITATAMENTE ALL'OBBLIGO PATRIMONIALE - CONDIZIONI.*
Anche nell'ambito dei rapporti italo-austriaci, regolati dalla convenzione del 16 novembre 1971, ratificata con legge 12 febbraio 1974 n. 71, trova applicazione il principio secondo il quale la sentenza del giudice straniero, che abbia accertato la filiazione naturale e condannato il genitore al pagamento di un assegno a titolo alimentare, può essere dichiarata esecutiva in Italia limitatamente alla parte concernente detto Obbligo patrimoniale, con la conseguenza che tale limitata delibazione non incontra ostacolo nell'eventuale contrarietà della pronuncia con principi di ordine pubblico, ove essa sia riscontrabile, anche sotto il profilo dei mezzi probatori utilizzati dal giudice straniero, con esclusivo riguardo allo accertamento di detto stato e non alla statuizione sul debito alimentare (nella specie, trattandosi di giudizio promosso dal tutore del minore contro il preteso padre naturale, nel quale era stata assunta come testimone la madre naturale). (V 4648/80, mass n 408470; (V 461/75, mass n 373735).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 16/11/1971, Legge 12/02/1974 num. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)