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Sez. 1, Sentenza n. 186 del 06/02/1965 (Rv. 310228 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - RECESSO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Stato
decisa il 1965-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310228-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - RECESSO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*

Poiche a norma dell'ultimo comma dell'art 2285 cod civ, la dichiarazione di recesso deve essere rivolta a tutti gli altri soci, e non gia alla societa o agli amministratori o ad alcuni soltanto dei soci, legittimati passivi del rapporto che viene cosi ad instaurarsi con il socio receduto sono tutti gli altri soci che rimangono nella societa, i quali sono essi direttamente obbligati al pagamento del valore della quota del socio receduto, non potendo, in tale rapporto interno, venire in considerazione quell'autonomia affievolita che e riconosciuta al gruppo sociale nei confronti dei terzi. (Conf. 1113/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)