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Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 18/11/1992 (Rv. 479586 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - In genere (nozione, distinzioni) | Terrazza prospiciente il cortile comune dell'edificio condominiale - Appartenenza in via esclusiva al proprietario dell'appartamento al quale accede - Caduta di materiali distaccatisi dalla terrazza anzidetta - Danni cagionati a terzi - Obbligo di risarcimento a carico del proprietario dell'appartamento anzidetto.
Stato
decisa il 1992-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479586-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - In genere (nozione, distinzioni)

La terrazza ancorché prospiciente il cortile comune dell'edificio condominiale appartiene in via esclusiva al proprietario dell'appartamento al quale accede in qualità di pertinenza. Ne consegue che il predetto proprietario e non il condominio è obbligato al risarcimento dei danni cagionati a terzi dalla caduta di materiali distaccatisi dalla terrazza anzidetta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)