Sez. 2, Sentenza n. 10323 del 22/11/1996 (Rv. 500730 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE | Terrazze a livello - Funzione - Di copertura dei piani sottostanti e dell'edificio - Configurabilità - Conseguenze - Proprietà condominiale - Sussistenza - Derogabilità - Limiti.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE
Nella controversia fra due aventi causa dall'unico originario proprietario di fabbricato poi divenuto condominiale, circa la proprietà di terrazza a livello, svolgente funzione di copertura dei sottostanti piani dell'edificio, che sia contigua a(ed accessibile da) entrambi gli appartamenti, deve darsi prevalenza al titolo di acquisto, ancorché successivo, nel quale la terrazza formi oggetto di esplicito trasferimento in favore dell'acquirente dell'appartamento, rispetto al titolo, relativo all'altro immobile, in cui del manufatto non si trovi alcuna menzione. Infatti l'attribuzione legale della terrazza in proprietà condominiale ai proprietari di piano o porzioni di piano, a norma dell'art. 1117 cod. civ., quale parte necessaria all'esistenza del fabbricato da essa coperto, è derogabile solo quando in virtù del titolo di acquisto dall'unico originario proprietario dell'edificio (o con atto di disposizione dei condomini titolari del diritto di proprietà comune) venga stabilito il diverso regime della proprietà superficiaria(o dell'uso esclusivo)della terrazza, in favore dell'acquirente dell'immobile ad essa contiguo, in mancanza della quale deroga, il proprietario originario dell'intero fabbricato, rimasto proprietario anche della terrazza, può successivamente attribuirne la proprietà all'acquirente di altro immobile, mediante espressa pattuizione in tale senso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)