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Sez. 6, Sentenza n. 856 del 14/12/1999 Ud. (dep. 25/01/2000) Rv. 216656 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Aggravante ex sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen. - Requisiti per l'applicabilità - Individuazione - Carattere oggettivo dell'aggravante - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216656-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Per la configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. - che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma l'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, poi, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un intervento repressivo. L'aggravante in questione ha carattere oggettivo, poiché il perseguimento con i mezzi previsti della finalità descritta, si presenta come attributo della specifica associazione, qualificandone la pericolosità alla pari del suo carattere armato, ed è, quindi, valutabile a carico di ogni componente del sodalizio in base alla norma di cui al secondo comma dell'art. 59 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 416 bis com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)