Sez. 5, Sentenza n. 24661 del 11/12/2013 Ud. (dep. 11/06/2014) Rv. 259863 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. - Finanziamento delle attività economiche con il provento di delitti - Presupposti.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., che ha natura oggettiva, è sufficiente che il prezzo, il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 416 bis com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)