Sez. 1, Sentenza n. 4795 del 27/09/1996 Cc. (dep. 23/11/1996) Rv. 206218 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Iscrizione - Dipende dalla completa identificazione della persona alla quale è attribuito il reato - Sufficienza della semplice individuazione del nome e del cognome - Esclusione.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l'altro, dall'art.417, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica le "generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 417 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)