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Sez. 6, Sentenza n. 2281 del 01/06/1995 Cc. (dep. 29/08/1995) Rv. 203069 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Termini - Durata massima delle indagini - Inutilizzabilità degli atti per scadenza del termine | Computo dei termini - Iscrizione nel registro delle notizie di reato - Completa identificazione - Necessità
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203069-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Termini - Durata massima delle indagini - Inutilizzabilità degli atti per scadenza del termine

L'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l'altro, dal chiaro disposto dell'art. 417 cod. proc. pen. che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica, alla lettera a), "le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo". Ne consegue che la semplice iscrizione nel registro delle persone indagate del nome e del cognome di un soggetto non ben generalizzato fa sì decorrere il termine di durata delle indagini, ma contro persona ignota; mentre è dalla iscrizione del nome della persona già individuata, eseguita a norma dell'art. 415 secondo comma ultima parte cod. proc. pen., che decorrono nei confronti della stessa gli effetti di legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 417 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)