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Sez. 3, Sentenza n. 29902 del 20/11/2024 (Rv. 673007-01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Precetto notificato da soggetto diverso da quello indicato nel titolo esecutivo in nome proprio - Legittimazione attiva all'azione esecutiva - Insussistenza - Ratifica dell'effettivo creditore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673007-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

Va esclusa la legittimazione a promuovere l'azione esecutiva in capo al soggetto, diverso da quello indicato nel titolo esecutivo, che ha notificato il precetto in nome proprio, né è possibile una successiva ratifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'effettivo creditore, posto che questa implica l'intenzione di far propri gli effetti di un'attività svolta con la spendita (almeno implicita) del nome del soggetto rappresentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimazione ad agire in executivis di una ASL sulla base di sentenza di risarcimento di danno erariale emessa della Corte dei Conti in favore della Regione Lazio, rilevando la mancanza nel precetto della spendita del nome del distinto ente titolare del credito).

Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)