Sez. 1, Sentenza n. 5221 del 30/04/1992 (Rv. 477079 - 01)
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - In genere | Soggetto diverso da quello indicato nel titolo - Legittimazione ad agire esecutivamente - Insussistenza - Fattispecie.
Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - In genere
La legittimazione a procedere "in executivis" deve essere riguardata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto non già astrattamente previsto o configurabile nell'ordinamento, ma sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva; pertanto detta legittimazione deve essere esclusa quando il diritto sia stato riconosciuto ed attribuito ad un soggetto diverso da quello che intende farlo valere (nella specie è stata negata al coniuge separato la legittimazione ad agire esecutivamente nei confronti dell'altro coniuge per il pagamento di assegni di mantenimento che quest'ultimo, nel verbale di separazione consensuale, si era obbligato a corrispondere direttamente alle figlie maggiorenni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)