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Sez. U, Sentenza n. 1479 del 31/03/1978 (Rv. 390857 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI UNA BANCA - LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE DELLA BANCA DA PARTE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - DOMANDA DI ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO, DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1978-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390857-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI UNA BANCA - LICENZIAMENTO DI UN DIPENDENTE DELLA BANCA DA PARTE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - DOMANDA DI ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO, DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO E DI RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda proposta per ottenere - previa declaratoria dell'illegittimita del licenziamento intimato dal Commissario liquidatore di una banca in liquidazione coatta amministrativa - la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni, in quanto il riconoscimento della natura amministrativa dell'attivita del Commissario liquidatore fino al deposito dello stato passivo e inteso unicamente a differenziare tale fase da quella, analoga ma giurisdizionale, svolta dagli organi del fallimento, ma non incide sul momento giurisdizionale della liquidazione, regolato dagli stessi principi del fallimento e delle procedure concorsuali in genere, con il solo temperamento della temporanea improponibilita delle domande relative all'oggetto della verifica (crediti e beni mobiliari), le quali sono condizionate al previo espletamento del procedimento amministrativo, che e preordinato, nello stesso tempo, all'interesse generale e a quello concorrente dei creditori e dei lavoratori dipendenti. (V 1502/76, mass n 380243; (V 1881/75, mass n 375554).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)