Sez. U, Sentenza n. 1502 del 28/04/1976 (Rv. 380243 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE DEL CREDITO - CONDIZIONE - ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - DINIEGO DELL'AMMISSIONE - CONSEGUENZA - CREDITO RISULTANTE DA SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO - IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE DEL CREDITO - CONDIZIONE - ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - DINIEGO DELL'AMMISSIONE - CONSEGUENZA - CREDITO RISULTANTE DA SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO - IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, per effetto del richiamo generale contenuto nell'art 201 della legge fallimentare, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme contenute negli artt 207-209 legge fallimentare. Pertanto, a somiglianza di quanto avviene nel fallimento, un previo accertamento del credito di cui si chiede la ammissione non e ne sufficiente (poiche, anche in tal caso, esso deve esser sottoposto alla procedura di verificazione), ne necessario, dal momento che il credito puo essere ugualmente ammesso, se ne risulta in modo convincente la fondatezza, e che, nel caso in cui l'ammissione venga negata, all'accertamento si fa luogo davanti al giudice dell'opposizione contro il provvedimento di esclusione, nelle forme e nei termini previsti dalla legge fallimentare. L'unica eccezione e costituita dai crediti risultanti da sentenza non passata in giudicato, per negare l'ammissione dei quali e necessaria l'impugnazione della sentenza. (V 139/73, mass n 361899).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)