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Sez. 2, Sentenza n. 485 del 17/01/2002 (Rv. 551623 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Promittente venditore non legittimato alla stipulazione - Stipulazione in nome proprio e non in nome del reale proprietario - Conseguenze - Ratifica da parte del proprietario - Necessità - Esclusione - Conferimento al promittente non legittimato di procura speciale a vendere da parte del reale proprietario - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551623-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

In tema di contratto preliminare, il promittente venditore non legittimato alla stipula, per non essere il proprietario del bene, non necessita della ratifica del suo operato, da parte del proprietario stesso, qualora egli abbia agito in nome proprio (qualora, cioè, non vi sia stata, da parte sua, alcuna - sia pur falsa - "contemplatio domini"), essendo, per converso, sufficiente che il reale titolare del bene compromesso in vendita gli rilasci, prima della scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, una procura speciale a vendere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)