Sez. 3, Sentenza n. 3076 del 23/03/1998 (Rv. 513908 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Preliminare di acquisto stipulato da "falsus procurator" - Contratto a favore di terzo - Configurabilità - Esclusioni - Conseguenze del "falsus procurator" - Esclusione - Difetto di ratifica del rappresentato - Conseguenze - Mancanza di vincolo giuridico con il promittente - Inesistenza dell' obbligo del "falsus procurator" di pagare la provvigione.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
La promessa dell' acquisto di un bene da parte di un terzo, con obbligo del medesimo di pagarne il prezzo, configura un contratto preliminare concluso da un rappresentante senza potere. Pertanto se il rappresentato non ratifica l'atto, nessun vincolo giuridico si costituisce tra questi e il promissario venditore, tale che consenta a quest'ultimo di agire per l'esecuzione del contratto e imponga al "falsus procurator" l'obbligo di compensare colui che ha svolto attività di mediazione per la stipula del preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)