Sez. 1, Sentenza n. 8238 del 08/04/1983 Ud. (dep. 15/10/1983) Rv. 160651 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA - NOZIONE - COMPATIBILITÀ CON L'ATTENUANTE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA - NOZIONE - COMPATIBILITÀ CON L'ATTENUANTE.*
L'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non è incompatibile col reato di partecipazione a banda armata, prevista dall'art. 306 primo comma cod. pen., ad integrare il quale è sufficiente la semplice adesione di un soggetto alla banda già da altro costituita; la sua concessione postula un giudizio di merito, che, se logicamente motivato e fondato su corretta applicazione di diritto, sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)