Sez. 1, Sentenza n. 9967 del 04/07/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166637 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 114 CAPOVERSO COD. PEN. - ESCLUSIONE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 311 COD. PEN. - ESCLUSIONE - IPOTESI DI APPLICAZIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 114 CAPOVERSO COD. PEN. - ESCLUSIONE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 311 COD. PEN. - ESCLUSIONE - IPOTESI DI APPLICAZIONE.*
Al reato previsto dall'art. 306 cod. pen. e consistente nella ipotesi della mera partecipazione non sono applicabili né l'attenuante di cui all'art. 114 capoverso cod. pen., perché la funzionalità dell'esecuzione è garantita dalla disponibilità dei soci di diversificate attitudini, nè quella di cui all'art. 311 cod. pen., poiché il parametro di valutazione indicato dalla legge ai fini della sua configurabilità è non già l'Azione del singolo imputato del reato associativo, ma l'attività della banda armata, caratterizzata dalla sua natura, dai mezzi usati, dalle circostanze in cui si è esplicata, quale che sia stato il ruolo svolto dai singoli associati, tutti necessariamente partecipi di quella attività. Ne consegue che solo qualora si accertino povertà di strutture, fungibilità organizzativa ed inidoneità operativa, può invocarsi l'applicazione dell'attenuante da ultima citata. (V mass n 160645, sull'art. 114 cod. pen. alla banda armata; (V mass n 160651).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 311
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)