diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 651 del 27/02/1976 (Rv. 379300 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - APPOSIZIONE DI TERMINI - IN GENERE - REGOLAMENTO DI CONFINI - RISPETTIVE CONDIZIONI - VENDITA IMMOBILIARE - CONFLITTO DI TITOLI - RIVENDICAZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL CONVENUTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379300-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - APPOSIZIONE DI TERMINI - IN GENERE - REGOLAMENTO DI CONFINI - RISPETTIVE CONDIZIONI - VENDITA IMMOBILIARE - CONFLITTO DI TITOLI - RIVENDICAZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL CONVENUTO - NECESSITA.*

Si ha Azione per apposizione di termini quando, essendo certa la ideale linea divisoria tra due fondi, si vuole la mera sistemazione di segni esteriori su tale linea; mentre, invece, si ha Azione di regolamento di confine, quando la detta linea sia incerta, e se ne chieda al giudice la Determinazione in base a titoli certi e indiscutibili. Quando, trattandosi di fondi trasferiti alle parti dall'unico proprietario, si discuta se il comune venditore non abbia, con il secondo atto, venduto cosa gia alienata al primo acquirente, si e in presenza di un conflitto di titoli che trasforma l'Azione proposta in Azione di revindica su cui il giudice non puo pronunciarsi se il convenuto non accetti il contraddittorio. (V 3072/71, mass n 354377).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 951, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)