diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6165 del 19/06/1999 (Rv. 527706 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposto - Corresponsione di trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria - Conseguenze in materia di apprendistato.
Stato
decisa il 1999-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527706-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Dal principio enunciato dall'art.1 della legge n. 782 del 1980 (richiamato dai successivi provvedimenti legislativi emanati in materia), secondo il quale le imprese possono beneficiare degli sgravi degli oneri contributivi sociali a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria, deriva che la citata normativa di esenzione รจ inapplicabile in concreto - con conseguenti infrazioni previdenziali a carico dell'imprenditore che se ne sia comunque avvalso - qualora, in tema di apprendistato, la durata massima del tirocinio, come prevista dalla contrattazione collettiva, sia stata superata senza l'attribuzione della qualifica di spettanza e la corresponsione della relativa retribuzione e da tale inosservanza sia derivato al lavoratore un trattamento inferiore a quello minimo fissato dalla medesima contrattazione per la qualifica corrispondente a quella non attribuita.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)