Sez. L, Sentenza n. 6113 del 07/07/1997 (Rv. 505786 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Presupposto - Corresponsione di trattamenti economici non inferiori a quelli minimi - Portata - Aumenti retributivi dipendenti da mutamento del contenuto del rapporto - Passaggio da apprendista a lavoratore qualificato - Scadenza del termine contrattuale - Rilevanza in difetto di mutamento del rapporto - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
Tra i "trattamenti economici" previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria che il datore di lavoro (anche se non altrimenti vincolato all'applicazione di tali contratti) ha l'onere di corrispondere al personale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 282, per poter usufruire della fiscalizzazione degli oneri sociali, sono compresi quelli che derivano dal solo decorso del tempo e non - in difetto dei relativi presupposti - anche quelli che dipendono da un mutamento complessivo del rapporto, pur contrattualmente correlato al decorso del tempo. Non vi rientrano quindi quelli inerenti alla conclusione dell'apprendistato per il decorso del periodo massimo contrattualmente previsto (minore di quello previsto dalla legge), se non ha avuto luogo il corrispondente passaggio di qualifica, con il relativo mutamento della prestazione di lavoro per qualità e quantità, e con la cessazione dell'insegnamento e dell'addestramento previsti per l'apprendistato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che l'I.N.P.S. non aveva dedotto in fatto che i lavoratori in questione, per l'adeguatezza del periodo di apprendistato già trascorso, avevano garantito risultati di lavoro corrispondenti a quelli di un lavoratore qualificato).
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)