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Sez. 5, Sentenza n. 13777 del 31/05/2013 (Rv. 627123 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto - Somme corrisposte dal datore di lavoro - Natura - Ristoro di un lucro cessante - Reddito da lavoro dipendente - Conseguenze - Assoggettamento all'IRPEF - Tassazione separata - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627123-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE

In tema di IRPEF le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente, costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di rimunerare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, in funzione del ristoro di un lucro cessante; le stesse sono assoggettate alla tassazione separata alla stregua delle "altre indennità e somme" di cui all'art. 16, primo comma, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo "ratione temporis" vigente), percepite "una tantum" in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro; inoltre, ai sensi del successivo art. 17, secondo comma, l'aliquota applicabile alla base imponibile, determinata unicamente in relazione all'ammontare netto delle dette indennità, è sempre quella calcolata in sede di tassazione del trattamento di fine rapporto, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano erogate dal datore di lavoro oppure da soggetti diversi da quest'ultimo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)