Sez. L, Sentenza n. 14821 del 27/06/2007 (Rv. 597771 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto - Somme corrisposte dal datore di lavoro - Natura - Reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione separata - Erogazione liberale eccezionale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. La causa di siffatte prestazioni, pertanto, presupponendo una pattuizione, esclude che dette somme possano essere esentate dall'imposta, per cui le stesse saranno assoggettate alla tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrando nell'esenzione di cui all'art. 48, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2921
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)