Sez. L, Sentenza n. 23591 del 06/11/2009 (Rv. 610848 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno "una tantum" a favore dei superstiti previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992 - Presupposti - Decesso in conseguenza di vaccinazione obbligatoria e delle altre patologie previste dalla legge - Epatite post - Trasfusionale - Inclusione - Assegno "una tantum" previsto dall'art. 2, comma 2, della medesima legge - Differenze.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, รจ dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali, trattandosi di prestazione distinta ed autonoma, nei presupposti legali, dall'assegno "una tantum" previsto dal comma 2 dello stesso articolo (nel testo modificato dall'art. 7 del d.l. n. 548 del 1996, conv. nella legge n. 641 del 1996) solo per i soggetti sottoposti a trattamento obbligatorio di vaccinazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)