Sez. L, Sentenza n. 8976 del 07/04/2008 (Rv. 602969 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno "una tantum" previsto dall'art. 2 della legge n. 210 del 1992 - Soggetti contagiati da virus HIV a seguito di somministrazione di emoderivati infetti - Diritto all'assegno - Esclusione - Fondamento - Indennizzo - Decorrenza - Dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, disciplinati dalla legge n. 210 del 1992 e dalla successiva legge n. 238 del 1997, la previsione - contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 - di un indennizzo aggiuntivo, per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge medesima, sotto forma di assegno "una tantum", non è applicabile ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale o da infezione HIV, in quanto il menzionato art. 2 limita espressamente tale beneficio ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge stessa, e cioè a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute a seguito di vaccinazione obbligatoria, senza che per questo sia configurabile un'illegittimità costituzionale, come già ritenuto anche dalla Corte costituzionale (Corte cost. nn. 226, 423, 522 del 2000). Ne consegue che l'indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, e non dalla data di manifestazione della malattia.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)