Sez. 1, Sentenza n. 715 del 06/03/1969 (Rv. 338997 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - FORMA SCRITTA - NOZIONE - SCRITTO RICHIAMANTE IL FATTO STORICO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - INSUFFICIENZA*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - FORMA SCRITTA - NOZIONE - SCRITTO RICHIAMANTE IL FATTO STORICO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - INSUFFICIENZA*
Quando per un contratto (nella specie, di societa) e richiesta la Forma scritta, tale Forma e elemento costitutivo del contratto medesimo, nel senso che il documento deve essere l'estrinsecazione formale diretta della volonta delle parti di concludere quel determinato contratto, avente l'oggetto voluto e le pattuizioni fondamentali sue proprie. Cio implica che, ai fini della prova dell'esistenza e del contenuto di siffatto contratto, non e sufficiente la produzione di un qualsiasi documento scritto che si limiti a riconoscere il fatto storico della conclusione del contratto (che potrebbe essere stato concluso anche oralmente), ma e necessario che il documento scritto prodotto consacri la volonta di concludere il contratto, essendo stato posto in essere al fine specifico di manifestare per iscritto quella volonta la cui prova e data dal documento contenente la manifestazione esplicita di essa. (V. N. 736-68, massima n. 331973 1537-67, massima n. 328274 453- 67, massima n. 326392 2432-66, massima n. 324712).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)