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Sez. 2, Sentenza n. 2432 del 10/10/1966 (Rv. 324712 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - NOZIONE DI ATTO SCRITTO - CONSENSO RISULTANTE DA PIU DOCUMENTI - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324712-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - NOZIONE DI ATTO SCRITTO - CONSENSO RISULTANTE DA PIU DOCUMENTI - POSSIBILITA.*

Ai fini del perfezionamento di un contratto, per il quale sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, non e sufficiente che il negozio sia provato per iscritto, mediante uno o piu documenti, ma e necessario che esso sia concluso per iscritto. Perche un documento possa qualificarsi come atto scritto e indispensabile che lo stesso consacri la volonta delle parti intesa a concludere il contratto, ossia che sia posto in essere al fine di manifestare tale volonta. Occorre, in sostanza, che il consenso, anche se non contestuale, risulti da uno o piu scritti, contenenti in se la manifestazione della volonta di obbligarsi. E quando il consenso dei contraenti risulta da due documenti, ciascuno di questi deve contenere l'espressione della volonta di ciascuna parte volta alla conclusione del contratto. (Cfr 1773/64; 719/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)