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Sez. 2, Sentenza n. 8212 del 07/04/2006 (Rv. 589314 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Di compravendita - Domanda relativa e contrapposta domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento - Adempimento della prestazione corrispettiva o offerta di essa - Obbligo del promissario acquirente che agisce - Sussistenza - Limiti - Inadempimento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589314-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Il contraente che chiede, a norma dell'art 2932 cod. civ., l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo. In tale ipotesi, al rapporto originato dalla sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, è applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che il mancato pagamento del saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, può portare alla risoluzione del rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso detto inadempimento in considerazione del fatto che il prolungato rifiuto di parte venditrice di addivenire alla stipulazione aveva cagionato al promissario acquirente la perdita dei canoni di locazione dell'immobile per importi largamente superiori a quelli dovuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)