Sez. U, Sentenza n. 8349 del 26/07/1993 (Rv. 483313 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Centro di formazione professionale gestito da un comune della Regione Lazio non in qualità di ente delegato dalla Regione medesima ma in qualità di ente convenzionato - Rapporto di lavoro di un dipendente - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo - Necessità - Limiti.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
La controversia relativa al rapporto di lavoro di un dipendente di un centro di formazione professionale, gestito da un comune della Regione Lazio non in qualità di ente delegato dalla Regione medesima ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 1978 n. 14 ma in qualità di ente convenzionato (con la Regione) ai sensi degli artt. 19, secondo comma, e 21 della stessa legge, è devoluta, nonostante la soggezione del rapporto alla disciplina collettiva, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, configurandosi il rapporto predetto come rapporto di pubblico impiego, ove non risulti che il lavoratore sia inserito in una gestione dell'ente comunale autonoma e condotta con criteri imprenditoriali o di economicità.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 06/04/1978 num. 14 art. 19, Legge Reg. Lazio 06/04/1978 num. 14 art. 20, Legge Reg. Lazio 06/04/1978 num. 14 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)