Sez. U, Sentenza n. 12713 del 18/12/1998 (Rv. 521800 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Rapporto di lavoro dei pendenti dell'I.R.Fo.P. - Natura di rapporto di pubblico impiego - Fondamento - Controversie relative - AGA - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Qualsiasi rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico costituisce rapporto di pubblico impiego (con conseguente devoluzione della relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvi i casi in cui il lavoratore sia inserito in una struttura autonoma dell'ente gestita con criteri di imprenditorialità), non rilevando in senso contrario né che si tratti di rapporto a termine (ben essendo astrattamente ammissibile la configurabilità di suddetto rapporto con un ente pubblico non economico), né che a tale rapporto sia applicabile la contrattazione collettiva (non essendo tale elemento di per sè sufficiente a conferire natura privata al rapporto); ne consegue che devono ritenersi rapporti di pubblico impiego (come tali soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) quelli instaurati tra l'I.R.Fo.P. (ente pubblico non economico istituito dalla legge regionale Friuli n. 42 del 1978) ed i propri dipendenti, a nulla rilevando che l'art. 4 della legge regionale Friuli n. 16 del 1976 abbia disposto l'applicabilità a detti dipendenti delle norme "sullo stato giuridico e sul trattamento economico" contenute nel CCNL del settore alberghiero, dovendosi ritenere che l'espressione "stato giuridico" sia stata utilizzata nel sopracitato contesto come sinonimo di "trattamento normativo", inteso come previsioni contrattuali diverse da quelle relative al "trattamento economico".
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 18/05/1978 num. 42, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/06/1987 num. 16 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)