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Sez. 2, Sentenza n. 668 del 09/03/1966 (Rv. 321326 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA - RINVIO DEL PROVVEDIMENTO SULLE SPESE AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321326-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA - RINVIO DEL PROVVEDIMENTO SULLE SPESE AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - INAMMISSIBILITA.*

Con la dichiarazione di incompetenza il giudice, chiudendo il processo davanti a se, deve pronunciare sulle spese, pur senza aver deciso alcun punto sul merito della causa, e non puo rimettere detta pronuncia al giudice dichiarato competente. (V 1051/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)