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Sez. 3, Sentenza n. 852 del 06/02/1985 (Rv. 439035 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA E CHIUSURA CONSEGUENTE DEL PROCESSO - STATUIZIONE SULLE SPESE - NECESSITÀ - OMISSIONE - RIMEDI - APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439035-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA E CHIUSURA CONSEGUENTE DEL PROCESSO - STATUIZIONE SULLE SPESE - NECESSITÀ - OMISSIONE - RIMEDI - APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA.*

Allorquando il giudice dichiari la propria incompetenza chiudendo il processo davanti a sè, deve provvedere sulle spese giudiziali, pur senza avere deciso su alcun punto il merito della causa, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente. Ne consegue che, nel caso in cui il giudice dichiaratosi incompetente ometta di pronunciarsi sulle spese, il solo rimedio di cui la parte può servirsi è costituito dall'appello. (V 2618/79, mass n 398952; (Conf 5897/79, mass n 402567; (Conf 1474/75, mass n 375054; (Conf 141/68, mass n 330991; (Conf 668/66, mass n 321326).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)