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Sez. U, Sentenza n. 3680 del 18/04/1994 (Rv. 486259 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Accertamento giudiziale del credito del pubblico dipendente per stipendi ed accessori in sede di giurisdizione amministrativa - Esecuzione forzata davanti al giudice ordinario - Esperibilità - Concorso con il giudizio di ottemperanza - Ammissibilità - Cognizione del giudice ordinario in sede di procedimento monitorio al fine della determinazione della somma dovuta e della condanna al pagamento dei relativi importi - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486259-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

Il pubblico dipendente che abbia già ottenuto il riconoscimento del proprio credito per stipendi ed accessori (rivalutazione monetaria ed interessi) dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto d'impiego, può procedere, in concorrenza rispetto al giudizio di ottemperanza per l'emanazione del titolo di spesa, ad esecuzione forzata per la riscossione coattiva del credito fatto valere, davanti al giudice ordinario salvo il controllo della liquidità e della esigibilità del credito, - ai sensi degli artt. 474 e seguenti cod. proc. civ., mentre non è ammissibile una cognizione dello stesso giudice ordinario, in sede di procedimento monitorio, diretta al fine della concreta determinazione della somma dovuta e la condanna al pagamento dei relativi importi, trattandosi di materia riservata alla suddetta giurisdizione esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)