Sez. L, Sentenza n. 1747 del 16/02/2000 (Rv. 533949 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Erronea percezione degli atti di causa e conseguente contrasto fra due opposte rappresentazioni dello stesso fatto - Sentenze della Corte di Cassazione - Ricorso per revocazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione per errore di fatto, l'erronea percezione degli atti di causa postula l'esistenza di un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti, rispettivamente, l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali. In particolare, riguardo alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità di tale contrasto presuppone che la decisione appaia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di quel fatto che, per converso, la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di legittimità (nella specie, sulla base di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con cui, in riferimento alla prescrizione ritenuta nella sentenza di legittimità pronunziata ex art. 384 cod. proc. civ., si era allegata l'esistenza di atti interruttivi, mai prima prodotti ancorché vi fosse stata controversia circa la durata e la decorrenza della prescrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)