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Sez. 1, Sentenza n. 3913 del 17/04/1998 (Rv. 514573 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Erronea percezione degli atti di causa e conseguente contrasto tra due opposte rappresentazione dello stesso fatto - Sentenze della Corte di cassazione - Ricorso per revocazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1998-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514573-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione per errore di fatto, l'erronea percezione degli atti di causa (nella quale si sostanzia l'errore in parola) postula la esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti, rispettivamente, l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali (sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non anche di valutazione o di giudizio). In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, in particolare, la configurabilità di tale contrasto presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di quel fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di Cassazione (e non meramente assunto per la rappresentazione, che si vuole erronea, fattane dal giudice di merito, a tale giudice essendo, in tal caso, ascrivibile l'errore revocatorio o il vizio di argomentazione deduttiva), nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico - giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)