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Sez. 5, Sentenza n. 23066 del 14/12/2012 (Rv. 625174 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Esenzione delle cessioni di beni destinati ad attività esentate - Estensibilità agli acquisti di beni - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625174-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

Il principio di diritto comunitario che vieta agli Stati membri di assoggettare ad IVA le cessioni di beni destinati esclusivamente all'esercizio di un'attività esentata da tale imposta (sancito dall'art.13, parte B, lettera C, della Direttiva 77/388/CEE) riguarda soltanto le cessioni di beni, e non può essere esteso all'ipotesi di acquisto di beni destinati ad attività esentate. Ne consegue che non ha diritto ad alcun rimborso d'imposta l'ente ecclesiastico, gestore di una clinica, con riferimento all'IVA assolta sugli acquisti dei beni necessari per l'esercizio della casa di cura.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)