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Sez. U, Sentenza n. 27207 del 23/12/2009 (Rv. 611202 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni esenti - Art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE - Ordinanza della Corte di Giustizia CE 6 luglio 2006, in cause C 18/05 e C 155/05 - Ambito di applicazione - Rivendita di beni acquistati per le esigenze di un'attività esentata - Applicabilità - Condizioni - Acquisto di beni per l'esercizio di un'attività esente - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Diritto al rimborso - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611202-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B), lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l'esercizio di un'attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell'imposta versata per l'acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all'esercizio di un'attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l'inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un'interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)