diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5205 del 28/07/1983 (Rv. 430077 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO EX ART. 345, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - RILEVABILITÀ IN CASSAZIONE - ESPRESSA ISTANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430077-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO EX ART. 345, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - RILEVABILITÀ IN CASSAZIONE - ESPRESSA ISTANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La violazione del divieto di proporre domande nuove in appello, ai sensi dell'art. 345, primo comma, cod. proc. civ., ove non riscontrata dal giudice di secondo grado, deve essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione, traducendosi detto divieto in un limite alla potestas iudicandi di quel giudice. (Conf 1772/81, mass n 412458; (Conf 4382/77, mass n 387973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)