Sez. 3, Sentenza n. 1772 del 26/03/1981 (Rv. 412458 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - VIOLAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
La violazione del divieto di proporre domande nuove in appello, ai sensi dell'art 345 primo comma cod proc civ, ove non riscontrata dal giudice di secondo grado, deve essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione, traducendosi detto divieto in un limite alla potestas iudicandi di quel giudice. (Conf 4382/77, mass n 387973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)