Sez. 7, Ordinanza n. 21660 del 23/09/2016 Cc. (dep. 05/05/2017) Rv. 269777 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE | Vendita di prodotti alimentari - Presenza di sostanze intossicanti - Prevedibilità dell'evento - Imputazione al responsabile del ciclo produttivo - Fattispecie.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE
Il titolare di una ditta di produzione e commercio di prodotti alimentari ha l'obbligo di rispettare non solo le disposizioni di legge che presiedono alla disciplina di quel settore di produzione ma anche le generali norme che impongono la massima prudenza, attenzione e diligenza nella produzione, sicchè è responsabile ogni qual volta un evento dannoso rientri nella prevedibilità ed evitabilità secondo regole di ordinaria diligenza. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver commercializzato una partita di alici contaminata da parassiti pericolosi per la salute la cui presenza era riscontrabile a vista, pur avendo egli provveduto a sottoporre gli alimenti a controlli a campione).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)