Sez. 5, Sentenza n. 1569 del 03/02/2001 (Rv. 543641 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Dati ed elementi risultanti dai conti correnti - Utilizzazione senza alcuna preclusione pregiudiziale nelle rettifiche ed accertamenti ex artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/72 - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di IVA, i dati ed elementi risultanti dai conti correnti possono essere posti a base delle rettifiche ed accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/72 senza alcuna preclusione pregiudiziale, salvo che il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)