Sez. 5, Sentenza n. 9946 del 28/07/2000 (Rv. 538907 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Rinvenimento di dati risultanti da conti bancari non transitati nelle scritture dell'imprenditore - Effetti - Presunzione legale relativa a favore del Fisco - Configurabilità - Ricostruzione delle operazioni imponibili - Utilizzabilità dei dati acquisiti - Prova contraria da parte del contribuente - Ammissibilità - Contraddittorio anticipato alla fase amministrativa - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di I.V.A., il rinvenimento di singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari non transitati nelle scritture dell'imprenditore (e rilevati ai sensi dell'art. 52 o 63 della legge n. 633 del 1972)costituisce il presupposto di una presunzione legale (anche se relativa, in quanto è ammessa la prova del contrario da parte del contribuente) a favore del Fisco, utilizzabile ai fini della ricostruzione della base imponibile e la cui configurabilità non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)