Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 590 del 1988
Massime (1)
Massima n. 13121
- Tribunale per i minorenni
- Struttura e funzionamento
- Determinazione in numero pari dei componenti del collegio
- Assenza di criteri di decisione in caso di parità di voti
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 27 dicembre 1956 n. 1441, art.4.
- Cost., artt. 24, comma primo, 108.
Leggi la massima
La composizione in numero pari del collegio del Tribunale per i minorenni è intesa a favorire il più intenso e costruttivo confronto tra le diverse esperienze di cui sono portatori i singoli membri, e consente all'organo giurisdizionale di autodeterminare il proprio 'modus operandi' per superare al proprio interno ogni circostanza eventualmente preclusiva al raggiungimento di una decisione. In ogni caso, l'opzione tra diverse forme di composizione ovvero tra vari possibili meccanismi di votazione sarebbe certamente di competenza del legislatore, trattandosi di scelta che ricade nella generale riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 Cost.. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art.24, comma primo, Cost., e relativa all'art. 4, L. 27 dicembre 1956 n. 1441, nella parte in cui determina in numero pari i componenti del Collegio del Tribunale per i minorenni e non prevede alcun meccanismo per stabilire, in caso di parità di voti, quale soluzione debba prevalere).
Norme impugnate
- art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1441
Parametri
- art. 108 Cost.
- art. 24, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441 ("Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni"), che ha sostituito l'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 ("Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni"), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 dal Tribunale per i minorenni di Torino, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 sul ricorso proposto da Anna Di Luciano per la dichiarazione di decadenza del marito Paolo Di Mauro dalla potestà sui figli minori, il Tribunale per i minorenni di Torino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1441 ("Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni"), modificatrice dell'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, con riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, determinando in numero pari i componenti del collegio del Tribunale per i minorenni e non prevedendo alcun meccanismo per stabilire, nell'ipotesi di parità di voti, quale voto o quale soluzione debba prevalere, non consentirebbe (al di fuori dell'ambito della competenza penale) di pervenire ad alcuna decisione sull'avanzata richiesta di giustizia, in contrasto con il principio costituzionale invocato;
che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato concludendo per l'infondatezza della proposta questione.
punto 2
Considerato che la norma impugnata, attraverso la dettagliata individuazione dei requisiti di età, di sesso e di qualificazione professionale dei cittadini chiamati a comporre il Tribunale per i minorenni, rivela l'intento legislativo di assicurare un giudice il più possibile attento e consapevole rispetto alla specifica e delicata materia;
che proprio la peculiarità della sfera giurisdizionale e le doti professionali e culturali dei singoli membri, impongono a questo particolare collegio che eventuali, contrastanti opinioni divengano costruttive attraverso il confronto e l'approfondimento dei temi;
che, pertanto, la scelta della composizione paritaria appare informata allo sviluppo - almeno in primo grado - di una dialettica tra soggetti con esperienze diverse e prevalentemente finalizzata all'interesse del minore, laddove la situazione rappresentata dal giudice a quo è fatto contingente e risolvibile altrimenti che attraverso un giudizio di legittimità circa la struttura dell'organo giurisdizionale;
che quest'ultimo resta libero di autodeterminare il proprio modus operandi, superando al proprio interno ogni circostanza eventualmente preclusiva al raggiungimento di una decisione;
che la norma che tale composizione prevede (consentendo l'anzidetta autodeterminazione) si inserisce nella generale riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 della Costituzione; pertanto un'opzione tra diverse forme di composizione ovvero tra vari possibili meccanismi di votazione sarebbe certamente propria del legislatore;
che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1441 ("Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni"), sostitutivo dell'art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze